Garanzia (info e descrizioni)

giangirm

OovoO
11 Ottobre 2004
40,430
16
38
Roma
Auto
147 1.9 jtd
tratto da Quattroruote, per fare un po' di chiarezza sull' argomento:
http://www.quattroruote.it/guida/garanzia.cfm
http://www.quattroruote.it/mercato/arti ... dice=18142


Garanzia europea - FACCIAMO CHIAREZZA
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Dal 23 marzo 2002 è in vigore anche in Italia (articoli 1519 bis e seguenti del Codice civile) la direttiva europea 99/44 sulla garanzia per i beni di consumo, automobili comprese. Questa direttiva è nota al pubblico perché prolunga obbligatoriamente la garanzia a due anni per tutti gli esemplari nuovi e ad almeno un anno per tutti quelli usati venduti da concessionari, importatori paralleli o salonisti.

Ma ci sono anche altri aspetti meno noti, quasi nascosti, ma importantissimi: per esempio, se una vettura non risponde alle caratteristiche vantate dalla pubblicità, potrete restituirla al venditore e riavere indietro i vostri soldi. Spieghiamo meglio questi concetti, rispondendo alle domande più frequenti sulla materia.

Chi ha diritto alla nuova garanzia?
Chiunque riesca a dimostrare che la vettura, nuova o usata, gli è stata consegnata dal concessionario (o da chiunque venda veicoli per professione) dal 23 marzo 2002 in avanti. Non contano nulla né la data di firma del contratto né quella d'immatricolazione. Non conta nemmeno il fatto che il contratto riportasse le clausole vecchie: per gli esemplari consegnati dal 23 marzo, esse sono contro la legge e quindi nulle.

Come ci si regola per l'usato?
Valgono esattamente le stesse regole del nuovo, ma il venditore può inserire nel contratto la limitazione della garanzia a un anno. In assenza di tale indicazione contrattuale, tutti gli esemplari consegnati dal 23 marzo 2002 in poi godono della garanzia biennale. La direttiva 99/44 non fissa alcun limite all'anzianità o alla percorrenza della vettura da garantire: la copertura va quindi data anche sugli esemplari molto anziani o sfruttati.

Le "km zero" si considerano nuove o usate?
Non esiste alcuna definizione dettata dalla legge, per cui dipende dai casi e, soprattutto, dalla prontezza del cliente: per evitare sorprese, è meglio far scrivere sul contratto che si sta acquistando un esemplare nuovo, in modo da ricadere automaticamente nella garanzia biennale. Il venditore potrebbe rifiutare e, almeno nel caso in cui l'esemplare in trattativa sia in giacenza da molti mesi, potrebbe avere almeno in parte ragione. A quel punto, lui è libero di rifiutare la vendita e il cliente libero di non acquistare.

Si potranno restituire le auto difettose o non soddisfacenti?
Sì, ma solo in due casi: se i tentativi di riparazione saranno andati a vuoto e ulteriori interventi comportano eccessivi disagi per il cliente; o se il cliente è stato indotto all'acquisto da dichiarazioni pubbliche (per esempio, riportate dai giornali nei loro articoli) o da pubblicità dei costruttori su una particolare caratteristica del veicolo, che poi non ha trovato riscontro nell'uso normale.

Entrambe le ipotesi non sono descritte in modo preciso dalla legge, per cui occorrerà applicarle caso per caso. Se il venditore rifiuta la sostituzione, non resterà che fare come in passato: fargli causa e dimostrare al giudice che la vicenda rientra in una delle due ipotesi. Riguardo alla seconda di esse, sarà tutto più facile se al momento della firma del contratto il cliente aggiunge per iscritto che compra quell'auto perché gli interessa una determinata caratteristica vantata dal costruttore.

A chi ci si deve rivolgere per far valere la garanzia?
La direttiva stabilisce che deve sempre rispondere il venditore. Se questi è un concessionario ufficiale, ci si può rivolgere a tutta la rete di assistenza del costruttore, se è un altro soggetto bisognerà avvisarlo e attendere le sue istruzioni.


I testi completi della direttiva 99/44 e del decreto legislativo 24/2002, che l'ha recepita in Italia, sono consultabili a questi link:
| Direttiva 99/44 | Decreto legislativo 24/2002 |

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C'è garanzia e garanzia
tratto da Quattroruote: http://www.quattroruote.it/auto/guidaac ... /avvio.cfm
è importante conoscere i vari tipi di garanzia che il venditore potrebbe offrire. Ciascuno può offrire prestazioni sensibilmente diverse che possono far diminuire o aumentare anche notevolmente la convenienza dell'affare. Cliccate sulle voci qui a fianco per conoscere le differenze concettuali tra una copertura e l'altra.

Garanzia legale
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È quella che dev'essere fornita per legge dal venditore dell'auto per almeno 12 mesi dalla consegna. Comporta l'eliminazione degli inconvenienti non prevedibili in base allo "stato d'uso della vettura" senza alcun esborso da parte dell'acquirente. Se ciò non fosse possibile o risultasse troppo costoso o lungo, è prevista la risoluzione del contratto, con restituzione della vettura al venditore, che a sua volta deve rifondere all'acquirente l'intera somma versata.

Garanzia convenzionale
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È una copertura offerta dal venditore sotto forma di "polizza guasti" (anche se il termine è improprio) e può esser fornita dalla Casa attraverso un concessionario ufficiale o da un rivenditore indipendente non legato ad alcun costruttore.

Può sostituire quella legale a patto che offra almeno le medesime prestazioni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi ciò non si verifica, per cui la garanzia legale integra semplicemente quella convenzionale. Quest'ultima comprende sempre utili servizi aggiuntivi, come il soccorso stradale in caso di guasto, il rientro garantito dei passeggeri o il proseguimento del viaggio con altri mezzi, gli anticipi di denaro e, in alcuni casi, persino la vettura sostitutiva.

Garanzia della Casa
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È una copertura convenzionale offerta attraverso l’organizzazione della Casa in collaborazione, di solito, con una compagnia assicurativa. Può essere proposta ai clienti solo da un concessionario o da un rivenditore autorizzato della Casa stessa, ma non da commercianti indipendenti.

Può durare 12, 18 o, talvolta, anche 24 mesi, copre un gran numero di parti del motore e di solito un eventuale rilascio è subordinato a precisi limiti in fatto d'età e percorrenza che l’auto deve rispettare e all'esecuzione di determinati controlli che il venditore deve effettuare prima della consegna al cliente.

Garanzia "assicurativa"
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È una definizione in cui si possono far rientrare tutte le garanzie convenzionali, poiché il loro funzionamento si basa sul concetto di "ripartizione del rischio", tipico del mondo assicurativo: la società che offre la copertura incassa i "premi" (il cui costo oggi deve essere sostenuto dal venditore) e li utilizza per pagare le riparazioni.

Tuttavia, il termine "assicurativo" non deve trarre in inganno: la maggior parte delle società che offrono garanzie non sono compagnie d'assicurazione e non sono tenute a sottostare alle leggi che disciplinano tali imprese.

Garanzia residua sul nuovo
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È riferita al periodo di copertura contrattuale di cui godono tutte le auto nuove (dal 23 marzo 2002 è di due anni a partire dalla data della consegna effettiva al cliente, e non d'immatricolazione) ed è trasferibile al nuovo acquirente della vettura.

In pratica, se un’auto usata ha meno di un anno di vita, l’acquirente può godere della garanzia residua del costruttore sino allo scadere del secondo anno. Se, invece, la vettura ha più di un anno, la garanzia residua sarà inferiore a 12 mesi, quindi il venditore dovrà rispondere della garanzia legale per il periodo di mancata copertura. La quasi totalità delle vetture "km zero" e molte di quelle dimostrative (seminuove) godono della garanzia residua.
 
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